Il contratto di lavoro

Nel momento in cui si decide di corrispondere ai collaboratori a tempo pieno o parziale (ad es. alle persone che lavorano nel segretariato o che rivestono un incarico di allenatore) un salario che va oltre il semplice indennizzo spese, trova applicazione il diritto del contratto di lavoro. Stipulate in tal caso un contratto di lavoro scritto, il cui fondamento è rappresentato dal Codice delle obbligazioni (CO). Nel contratto devono essere disciplinate le questioni principali, tenendo presente che molte norme del diritto del contratto di lavoro e in materia di assicurazioni sociali sono obbligatorie e non possono essere modificate.
Un modello di contratto generale è disponibile alla rubrica Contratto di lavoro.

Punti importanti in relazione al contratto di lavoro

Aspetti non disciplinati nel CO

  • Data di assunzione 
  • Attività ed event. doveri/competenze 
  • Durata del lavoro 
  • Salario mensile (incl. menzione di un’eventuale 13a mensilità ed eventuali diritti a ricevere gratificazioni)

Aspetti per i quali possono essere concordate regole divergenti rispetto al CO

  • Rimborso spese forfettario
  • Diritto alle vacanze 
  • Obbligo di pagamento del salario in caso di malattia, servizio militare, infortunio 
  • Termine di disdetta, durata del contratto (ad es. una durata prestabilita)

Validità

  • La validità di un contratto di lavoro non è vincolata ad alcuna forma prestabilita. Ciò significa in particolare che un contratto di lavoro valido può basarsi anche su un accordo stipulato oralmente. In ogni caso si applicano i termini di disdetta previsti dal CO.

Vacanze

  • Ogni anno vanno concesse almeno quattro settimane di vacanza retribuite. Le vacanze non possono essere compensate con il salario.

Deduzioni soziali

  • Se si percepisce un reddito da attività lucrativa e non un semplice indennizzo spese vanno calcolate le deduzioni sociali prescritte per legge, nella fattispecie AVS/AI/AD, assicurazione contro gli infortuni, LPP e assicurazione contro gli infortuni non professionali (in caso di orario di lavoro superiore alle otto ore settimanali).
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